Articolo 620 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Opposizione tardiva

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di ipotesi in cui il terzo, nella sua opposizione promossa con ricorso al giudice dell'esecuzione, non ha chiesto la sospensione o il giudice ha ritenuto di non accogliere la sua richiesta.

(2) La norma si riferisce all'opposizione tardiva proposta dal terzo nel momento in cui la procedura esecutiva sia quasi giunta al termine ovvero quando si stia procedendo alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni sottoposti a pignoramento. Si precisa che la denominazione tardiva si riferisce al fatto che il terzo si potrà soddisfarsi solamente sulla somma ricavata, non potendo ottenere la restituzione del bene in natura.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 10878/2012

2Cass. civ. n. 3136/2008

3Cass. civ. n. 2664/1978