Articolo 622 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Opposizione della moglie del debitore

Dispositivo

Note

(1) Si precisa che con sent. 15-12-1967, n. 143, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità di tale articolo in relazione all'art. 29 Cost., commi 2 e 3, in quanto contrario al principio della pari condizione giuridica dei coniugi. L'effetto di tale pronuncia è quello di considerare la moglie del debitore esecutato come un qualsiasi terzo anche con riferimento ai limiti della prova previsti al precedente art. 621. Pertanto, la moglie dovrà provare di aver acquistato i beni in un momento anteriore del pignoramento con atto avente data certa.