Articolo 623 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Limiti della sospensione
Dispositivo
Salvo che la sospensione sia disposta dallalegge (1) o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo (2), l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione (3).
Note
(1) Nell'ipotesi in cui la sospensione venga disposta dalla legge, essa si verifica automaticamente. Tipica è quella disposta ai sensi dell'art. 548, in base al quale, se il terzo omette di effettuare la dichiarazione di sua competenza o quando la contesta, su istanza del creditore procedente ha inizio il giudizio di cognizione per accertare l'obbligo del terzo. In tale ipotesi, anche se in mancanza di un'espressa previsione, si verifica la sospensione dell'esecuzione che si evince dal susseguenteart. 549 del c.p.c., che prevede la riassunzione del processo innanzi al giudice competente e dal fatto che l'esecuzione, in mancanza dell'oggetto, non potrebbe materialmente proseguire. Altri casi di sospensione sono quelli indicati dagli artt.48 in tema di processi aventi ad oggetto il regolamento di competenza,337 che dispone la sospensione dell'esecuzione e dei processi nell'impugnazione di sentenza,512 in tema di controversie distributive e601 c.p.c. in ambito di pignoramento della quota indivisa.
(2) Il "giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo" può sospendere l'efficacia esecutiva in attesa che venga deciso il gravame. Si precisa che però, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il termine impugnazione deve essere inteso secondo un'accezione più ampia, comprendente, accanto all'ipotesi di sospensione disposta dal giudice d'appello (artt.283 e351 c.p.c.) o quella disposta in pendenza del ricorso per cassazione (art. 373 del c.p.c.), della revocazione (art. 401 del c.p.c.), dell'opposizione di terzo(art. 407 del c.p.c.), anche le ipotesi di impugnazione cd. atecnica come quella prevista dall'art. 649 che dispone la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo o anche quella di cui all'art. 668 del c.p.c.che dispone la sospensione dell'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto o ancora quella di cui all'art. 830 del c.p.c.che prevede la sospensione dell'esecuzione del lodo in pendenza dell'impugnazione per nullità.
(3) Il giudice dell'esecuzione quando dispone i provvedimenti di sua competenza pronuncia ordinanza eccetto i casi in cui la legge prevede che tali provvedimenti debbano assumere la forma di decreto o di sentenza (v.487).
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 19572/2015
In caso di opposizione all'esecuzione forzata di obblighi di fare, l'accoglimento dell'istanza di sospensione del processo esecutivo non consente al giudice dell'esecuzione di ordinare la rimessione in pristino di ciò che sia stato eseguito, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., prima della sospensione, in quanto il potere del giudice di revoca o modifica dei propri provvedimenti è soggetto al limite dell'intervenuta esecuzione del provvedimento di cui all'art. 487 c.p.c., che ha carattere generale ed opera anche in caso di proposizione dei rimedi oppositivi da parte dell'esecutato, sicché il provvedimento sospensivo può soltanto impedire che l'esecuzione prosegua e non anche disfare ciò che è stato fatto quando il processo esecutivo era ancora in corso.(Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 19572 del 30 settembre 2015)
2Cass. civ. n. 14048/2013
In caso il titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione, della sua esecutività - come nell'ipotesi di cui all'art. 283 c.p.c. ad opera del giudice dell'impugnazione - non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione ai sensi dell'art. 623 c.p.c., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14048 del 4 giugno 2013)
3Cass. civ. n. 15909/2008
Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, anche nell'ipotesi in cui la provvisoria esecutività della sentenza fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., non è tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell' art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15909 del 13 giugno 2008)
4Cass. civ. n. 261/1999
Nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, nel momento in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto si concretizza l'ipotesi della sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, a norma dell'art. 623, secondo ipotesi, c.p.c., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo, che non può essere riattivato fino a che, in dipendenza del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquistato con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 c.p.c. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza d'appello che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione per sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, essendo stato nel frattempo sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 261 del 12 gennaio 1999)
5Cass. civ. n. 2940/1985
A norma dell'art. 623 c.p.c., il potere discrezionale di sospendere l'esecuzione è demandato al giudice dell'esecuzione, salvi i casi in cui la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice di cognizione davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo. Tuttavia, quest'ultima ipotesi non riguarda qualsiasi giudizio in cui si discute del titolo esecutivo (in ispecie quello di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. o quello di opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'art. 645), ma solo quello in cui viene impugnata la sentenza avente efficacia esecutiva, e, in ogni caso, la competenza del detto giudice cessa con l'inizio della esecuzione, in quanto da tale momento sorge la competenza assoluta e inderogabile del giudice dell'esecuzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2940 del 11 maggio 1985)