Articolo 624 bis Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Sospensione su istanza delle parti

Dispositivo

Note

(1) La riforma del 2005 prima e quella delle esecuzione del 2006 hanno inserito una nuova ipotesi di sospensione che il giudice può concedere fino a 24 mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo e sentito il debitore. A differenza dell'analoga ipotesi disciplinata all'art. 296 del c.p.c.che richiede il consenso di tutte le parti del processo di cognizione, l'articolo in commento richiede solamente l'accordo dei creditori muniti di titolo esecutivo. Il debitore, che si trova in una posizione di soggezione ha solo il diritto di essere sentito dal giudice dell'esecuzione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 6015/2017