Articolo 659 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza
Dispositivo
1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'articolo [656] comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente (1).
1-bis. [Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per il delitto previsto dall'articolo [575] del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli [572], [609], [609], [609], [609], [609] e [612] del codice penale, nonché dagli articoli [582] e [583] del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli [576], primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e [577], primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore (2) (3).] (4)
2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.
Note
(1) Si ricordi che se l'ordinanza non comporta la carcerazione o la scarcerazione, le funzioni esecutive spettano, in applicazione del combinato disposto degli artt.655, comma 1, e665, comma 1, al P.M. presso il giudice che ha messo il provvedimento.
(2) Tale comma 1-bis è stato inserito dall'art. 15 comma 5 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 11, lettera d), del D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2021, n. 178.
(4) Il comma 1-bis è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera c) della L. 24 novembre 2023, n. 168.