Articolo 662 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Esecuzione delle pene accessorie

Dispositivo

Note

(1) Si ricordi che quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 183 disp. att. del presente codice.

(2) Nei casi di interdizione legale e decadenza dalla responsabilità genitoriale, nonché nell'ipotesi di sospensione della stessa, l'estratto della sentenza di condanna va trasmesso al giudice civile, competente a provvedere in materia.

(3) La norma in esame disciplina sia l'esecuzione delle pene accessorie applicate in sede di cognizione sia quelle applicate in fase esecutiva.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 13789/2011

2Cass. pen. n. 9456/2005

3Cass. pen. n. 45381/2004

4Cass. pen. n. 582/2000

5Cass. pen. n. 4492/1997