Articolo 668 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Persona condannata per errore di nome

Dispositivo

Note

(1) La norma prevede due ipotesi. La prima riguarda il caso in cui la persona contro cui si doveva procedere è stata citata e condannata con errate generalità, allora in tal caso si ritiene sufficiente una mera rettifica delle generalità erroneamente attribuite, dal momento che il rapporto processuale è stato regolarmente costituito nei confronti di chi era direttamente ed effettivamente interessato al processo, anche se in concreto non identificato correttamente. La seconda ipotesi, invece, si rifà al caso in cui il processo si sia svolto nei confronti di persona diversa, per errore di nome, da quella contro cui si sarebbe dovuto procedere, che quindi richiede l'instaurazioneex novodel giudizio, attraverso le forme stabilite per la revisione della sentenza.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 6980/2018

2Cass. pen. n. 4943/2000

3Cass. pen. n. 2974/1996