Articolo 675 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Falsità di documenti

Dispositivo

Note

(1) La dichiarazione di falsità può riguardare indifferentemente atti pubblici e scritture private.

(2) Non vi sono limitazioni in merito ai soggetti legittimati attivi, di conseguenza anche coloro che sono estranei al processo possono chiedere che il giudice dell'esecuzione si pronunci in merito.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 24443/2006

2Cass. pen. n. 2671/2002