Articolo 675 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Falsità di documenti

Dispositivo

1. Se la falsità di un atto o di un documento (1), accertata a norma dell'articolo [537], non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione che la dichiari (2).

2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell'esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell'ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia è stata richiesta per un legittimo interesse [243].

3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico [243].

4. Per l'osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.

Note

(1) La dichiarazione di falsità può riguardare indifferentemente atti pubblici e scritture private.

(2) Non vi sono limitazioni in merito ai soggetti legittimati attivi, di conseguenza anche coloro che sono estranei al processo possono chiedere che il giudice dell'esecuzione si pronunci in merito.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 24443/2006

Gli adempimenti conseguenti all'ordine di ripristinazione degli atti dichiarati falsi, seppure impartito già dal giudice della cognizione, rientrano nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione, che procede con anticipazione delle spese a carico dell'Erario.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 24443 del 14 luglio 2006)

2Cass. pen. n. 2671/2002

Il giudice dell'esecuzione può dichiarare, ai sensi dell'art. 675, comma primo, c.p.p., la falsità di atti o di documenti, che non sia stata dichiarata nella sentenza che rilevi l'intervenuta prescrizione di reati di falso, a condizione che l'accertamento della falsità risulti dal testo della stessa sentenza, divenuta irrevocabile, e sia possibile oggetto di riscontro immediato, indipendentemente dal riesame degli atti processuali.(Cassazione penale, Sez. V, ordinanza n. 2671 del 24 gennaio 2002)