Articolo 684 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Rinvio dell'esecuzione

Dispositivo

Note

(1) In entrambi i casi il provvedimento con il quale si differisce l'inizio dell'esecuzione presuppone necessariamente meccanismi informativi che consentano di venire a conoscenza sia del titolo esecutivo che dell'esistenza di condizioni legittimanti il rinvio obbligatorio o facoltativo.

(2) La Corte costituzionale, con sent. 23-31 maggio 1990, n. 274, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della pena ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 1 c.p.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 51849/2016

2Cass. pen. n. 23261/2001

3Cass. pen. n. 5271/1997

4Cass. pen. n. 1068/1994

5Cass. pen. n. 4591/1992