Articolo 686 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Iscrizioni nel casellario giudiziale
Dispositivo
[1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:
2. Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lettera a), le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.]
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 38855/2001
In tema di iscrizione nel casellario giudiziale, l'intangibilità del giudicato e la natura amministrativa dell'attività di iscrizione non consentono la cancellazione da parte del giudice dell'esecuzione, in presenza di unica condanna per reato continuato, dell'iscrizione nel casellario limitatamente alla parte che concerne reato contravvenzionale punibile con la sola pena pecuniaria. (Nell'affermare tale principio la Corte ha escluso che possa scindersi l'unicità dell'iscrizione nel casellario giudiziale relativa a condanna che comprende fra i reati in continuazione anche quello previsto dall'art. 734 c.p., posto che, altrimenti, in sede esecutiva si verrebbe a creare una differenziazione fra la sentenza passata in giudicato, la pena irrogata e la relativa iscrizione, e che quest'ultima diverrebbe scarsamente comprensibile).(Cassazione penale, Sez. III, ordinanza n. 38855 del 30 ottobre 2001)