Articolo 692 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Spese della custodia cautelare
Dispositivo
1. Quando l'imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare [285], [286], sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.
2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.
[3. All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della condanna.] (1)
Note
(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 299, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ora contiene la regolamentazione relativa alle spese di giustizia.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. pen. n. 27700/2007
Ai fini delle spese di custodia cautelare, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna a norma dell'art. 445, comma primo bis cod.proc.pen. con conseguente loro addebito all'imputato cui sia stata applicata la pena a richiesta. (Annulla in parte s.rinvio, Gip Trib.Torre Annunziata,2 Novembre 2006).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27700 del 26 giugno 2007)
2Cass. pen. n. 37926/2004
In tema di patteggiamento, l'esclusione della condanna alle spese del procedimento non si estende a quelle di custodia cautelare, per le quali vale l'equiparazione della sentenza ad una pronuncia di condanna, come stabilito dall'art. 445 c.p.p., ultimo comma.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 37926 del 9 luglio 2004)
3Cass. pen. n. 43915/2003
Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, le spese di mantenimento dell'imputato in carcere, durante la custodia cautelare, sono poste a carico della parte, trattandosi di costi sostenuti dall'amministrazione penitenziaria distinti dalle spese processuali, che si riferiscono all'attività dell'autorità giudiziaria e per le quali vige il principio di irripetibilita' stabilito dall'art. 445 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 43915 del 10 ottobre 2003)
4Cass. pen. n. 17650/2003
Nel caso di applicazione di pena patteggiata, le spese di mantenimento dell'imputato in carcere durante la custodia cautelare possono essere poste a carico della parte, trattandosi di costi sostenuti dall'amministrazione penitenziaria ontologicamente distinti dalle spese del procedimento, che si riferiscono all'attività dell'Autorità giudiziaria, per le quali vige il principio di irripetibilità stabilito dall'art. 445 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17650 del 14 aprile 2003)
5Cass. pen. n. 824/1993
La sentenza, che applica la pena su richiesta delle parti, è equiparata ad una pronunzia di condanna. Ne deriva che le spese di mantenimento durante la custodia cautelare — che non rientrano tra le spese processuali di cui all'art. 445 c.p.p. — devono essere poste a carico di colui nei cui confronti la sentenza stessa è emanata.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 824 del 8 luglio 1993)
6Cass. pen. n. 4571/1992
La disposizione dell'art. 445 comma primo c.p.p., che esclude il pagamento delle spese del procedimento in caso di condanna a pena patteggiata, è di carattere eccezionale e non consente, pertanto, interpretazione estensiva. Ne consegue che legittimamente consegue alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4571 del 2 dicembre 1992)
7Cass. pen. n. 2833/1992
La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti è equiparata ad una pronuncia di condanna, sicchè per l'imputato che abbia patito custodia cautelare le spese del relativo mantenimento devono essere poste a suo carico, data la diversa natura di queste spese rispetto a quelle del procedimento, oltre tutto regolate da diversa normativa.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2833 del 25 giugno 1992)