Articolo 579 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

Dispositivo

Note

(1) In origine il riferimento era alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, poi modificato ex art. 23, comma 2, della l. 16 dicembre 1999, n. 479 nelle sole sentenze di proscioglimento, in aderenza a quanto prescritto dell'art. 425 comma 4 c.p.p.

(2) Nei casi in cui l'impugnazione riguarda esclusivamente le disposizioni relative alle misure di sicurezza, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 12999/2015

2Cass. pen. n. 14602/2011

3Cass. pen. n. 6371/2006

4Cass. pen. n. 2655/2004

5Cass. pen. n. 7930/1996

6Cass. pen. n. 3450/1996

7Cass. pen. n. 1652/1995

8Cass. pen. n. 5179/1993