Articolo 590 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione

Dispositivo

Note

(1) Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 168 disp. att. del presente codice.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 45927/2011

2Cass. pen. n. 37370/2011

3Cass. pen. n. 2738/1998