Articolo 596 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Giudice competente

Dispositivo

Note

(1) Tale comma è stato così sostituito dall'art. 202, del D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a seguito della istituzione del giudice unico, che quindi ha automaticamente eliminato ogni riferimento al giudice competente a decidere sull'appello avverso i provvedimenti emessi dal pretore e al giudice competente a decidere sull'appello avverso i provvedimenti del G.I.P. presso la pretura.

(2) La clausola di riserva si riferisce al ricorso per Cassazione (art. 428, comma 3) proponibile dalla parte offesa dal reato per le ipotesi di nullità indicati dall'art. 419, comma 7 (avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza preliminare con la richiesta del P.M. di rinvio a giudizio) e al ricorso per saltum da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato (art. 428, comma 4), nonché all'ipotesi di inappellabilità della sentenza (art. 428, comma 5).

(3) Ll'art. 202, del D.lgs. 19 febbraio 1998 ha eliminato le parole "presso il tribunale".

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 31673/2017

2Cass. pen. n. 32322/2015

3Cass. pen. n. 27343/2013

4Cass. pen. n. 37087/2010

5Cass. pen. n. 6308/2010

6Cass. pen. n. 10248/1997