Articolo 617 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Motivazione e deposito

Dispositivo

Note

(1) Ex art. 174 disp. att. del presente codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.