Articolo 623 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Annullamento con rinvio

Dispositivo

Note

(1) Tale lettera è stata dichiarata illegittima dalla Corte Cost., con sent. 9 luglio 2013, n. 183, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671.

(2) La vicinanza è determinata tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario ex art. 175 disp. att. del presente codice.

(3) Tale lettera è stata così sostituita dall'art. 205, del D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 che ha soppresso i riferimenti al pretore e alla pretura, in favore del tribunale monocratico.

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021-18 gennaio 2022, n. 7, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione".

(5) Lettera modificata dall'art. 35, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Le parole "1, 4 e 5-bis" sono state sostituite dalle parole "1 e 4".

(6) Lettera introdotta dall'art. 35, co. 1, lett. b) n. 2) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Tale novella deve essere letta alla luce del novellatoart. 604 del c.p.p..

(7) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 10 marzo 2026, n. 27 (in G.U. 1ª s.s. 11/03/2026, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art. 669 del medesimo codice".

Massime giurisprudenziali (36)

1Cass. pen. n. 33847/2018

2Cass. pen. n. 12298/2018

3Cass. pen. n. 1726/2018

4Cass. pen. n. 20044/2015

5Cass. pen. n. 10348/2015

6Cass. pen. n. 6332/2015

7Cass. pen. n. 52235/2014

8Cass. pen. n. 33883/2014

9Cass. pen. n. 27116/2014

10Cass. pen. n. 13316/2013

11Cass. pen. n. 7882/2012

12Cass. pen. n. 1410/2012

13Cass. pen. n. 11150/2009

14Cass. pen. n. 2098/2008

15Cass. pen. n. 436/2007

16Cass. pen. n. 44273/2004

17Cass. pen. n. 41692/2004

18Cass. pen. n. 23502/2004

19Cass. pen. n. 25917/2003

20Cass. pen. n. 40995/2002

21Cass. pen. n. 1948/2002

22Cass. pen. n. 34535/2001

23Cass. pen. n. 21952/2001

24Cass. pen. n. 14579/1999

25Cass. pen. n. 1142/1999

26Cass. pen. n. 7062/1998

27Cass. pen. n. 4527/1998

28Cass. pen. n. 2504/1997

29Cass. pen. n. 5668/1996

30Cass. pen. n. 5666/1996

31Cass. pen. n. 4882/1996

32Cass. pen. n. 4511/1996

33Cass. pen. n. 10847/1995

34Cass. pen. n. 2903/1995

35Cass. pen. n. 4157/1994

36Cass. pen. n. 108/1993