Articolo 625 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Rescissione del giudicato

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 11, comma 5, della l. 28 aprile 2014, n. 67 e soppresso dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.

(2) Si tratta dell'inedito istituto della rescissione, rimedio straordinario revocatorio del giudicato, che permette all'interessato, che abbia avuto conoscenza del processo soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o applicativa di misura di sicurezza, di richiedere alla Corte di cassazione di rescindere il giudicato ovvero di revocare la sentenza provando che la propria assenza sia dovuta a una incolpevole ignoranza del processo.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 25996/2018

2Cass. pen. n. 7485/2018

3Cass. pen. n. 14787/2017

4Cass. pen. n. 10000/2017

5Cass. pen. n. 45851/2016

6Cass. pen. n. 12445/2016

7Cass. pen. n. 36848/2014