Articolo 636 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Giudizio di revisione
Dispositivo
1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo [601] (1).
2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione [633].
Note
(1) Quindi il decreto viene notificato al condannato, che riacquista così la qualità di imputato ex art. 60, comma 3, ai computati dello stesso reato, qualora possa operare la suddetta estensione, al responsabile civile, se condannato con la sentenza di cui si chiede la revisione, alla parte civile che nel precedente giudizio avesse ottenuto il risarcimento dei danni.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. pen. n. 15534/2009
In tema di revisione, l'ammissibilità della richiesta è oggetto d'esame per ragioni di economia processuale, nella fase preparatoria e rescindente, che è diretta a verificare che tale mezzo straordinario di impugnazione sia proposto nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che non sia manifestamente infondato. (Dichiara inammissibile, App. Caltanissetta, 11 marzo 2008).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15534 del 24 marzo 2009)
2Cass. pen. n. 40194/2007
La disposizione dell'art. 512 cod.proc.pen., che consente la lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, è applicabile anche al giudizio di revisione. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da teste poi deceduto e, sul rilievo della mancata indicazione nella richiesta di revisione, dichiarato inammissibile la richiesta di esame di altro teste, che, analogamente a quello in precedenza ammesso e deceduto, avrebbe dovuto confermare l'alibi del condannato). (Annulla con rinvio, App. Catania, 31 Ottobre 2005).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 40194 del 27 settembre 2007)
3Cass. pen. n. 7604/2003
Nel procedimento di prevenzione il richiamo del comma sesto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, che rinvia, per la individuazione delle norme applicabili, agli artt. 636 e 637 del codice di rito abrogato, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo c.p.p. e dunque all'art. 678 (procedimento di sorveglianza), che a sua volta richiama l'art. 666 (procedimento di esecuzione).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7604 del 17 febbraio 2003)
4Cass. pen. n. 18/1998
L'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, e con sentenza, anche successivamente alla instaurazione del giudizio di revisione.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 18 del 30 marzo 1998)