Articolo 551 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Procedimenti connessi

Dispositivo

1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo [416] (1).

Note

(1) In tali casi si deve ritenere che i procedimenti connessi non solo appartengano alla competenza del tribunale, ma siano anche attribuiti a tale giudice nella composizione monocratica.