Articolo 553 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale

Dispositivo

1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione (1) (2).

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)(Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizionepredibattimentale)1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice,unitamente al fascicolo del pubblico ministero ealdecreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.__________________

Note

(1) Tale adempimento segue la notifica del decreto di citazione all'imputato, al difensore e alla persona offesa (ai sensi del comma 3 dell'art. 552 del c.p.p.).

(2) Comma modificato dall'art. 32, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 150/2022 (c.d. "Riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 38703/2013

Non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all'imputato di articolare in modo compiuto le proprie difese. (Fattispecie in cui la data di commissione del reato indicata nel 21 aprile invece del 22 marzo, che non aveva, però, impedito all'imputato di difendersi nel merito delle accuse).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 38703 del 19 settembre 2013)

2Cass. pen. n. 45818/2012

La mancata sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario del pubblico ministero costituisce mera irregolarità e non comporta alcuna nullità, in quanto non é espressamente prevista dall'art. 552, comma secondo, c.p.p. e non rientra tra le previsioni generali di cui all'art. 178 c.p.p..(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45818 del 23 novembre 2012)

3Cass. pen. n. 3/1995

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari della pretura decide, ai sensi dell'art. 553, comma secondo, c.p.p., sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari avanzata dal pubblico ministero. Detta inammissibilità manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost., non dando essa luogo ad alcuna ingiustificata differenziazione fra procedimento pretorile e procedimento ordinario, nè lasciando senza tutela l'interesse pubblico al promuovimento dell'azione penale.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 3 del 16 febbraio 1995)