Articolo 558 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Giudizio immediato
Dispositivo
- (1)Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.
- Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo [554].
Note
(1) Disposizione inserita dall'art. 32, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").