Articolo 558 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Giudizio immediato

Dispositivo

1. (1)Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.

2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo [554].

Note

(1) Disposizione inserita dall'art. 32, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").