Articolo 11 bis Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia

Dispositivo

1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all'articolo 76 bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo [11].

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 43866/2024

La disciplina dettata dall'art. 11 bis c.p.p. si applica solo ove il magistrato addetto alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che assuma la qualità di indagato, imputato, persona offesa o persona danneggiata dal reato, sia stato applicato ad una direzione distrettuale antimafia ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quando il fatto oggetto del procedimento penale rientri, ordinariamente, nella competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale è stata disposta l'applicazione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 43866 del 23 ottobre 2024)