Articolo 31 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Comunicazione al giudice in conflitto
Dispositivo
1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'articolo [30] ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.
2. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 3218/1991
Il provvedimento con il quale viene elevato un conflitto di competenza non è impugnabile, avendo il giudice di cui all'ultima parte del comma primo dell'art. 31 c.p.p. - obbligato all'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione - solo la facoltà di esprimere eventuali osservazioni. (Fattispecie in cui il G.I.P. presso la pretura aveva elevato conflitto nei confronti del procuratore generale che a sua volta aveva proposto ricorso per cassazione).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3218 del 25 luglio 1991)