Articolo 33 bis Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale
Dispositivo
(1)1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale [33] c.p.p.] i seguenti reati, consumati o tentati:
2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo [33], comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo [4] (7) (8).
Note
(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 169 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n.51 relativo alle norme che hanno istituito il giudice unico, poi sostituito dall'art. 10 della l. del 16 dicembre 1999, n. 479.
(2) Lettera modificata dall'art. 8, L. 28/04/2015, n. 58 con decorrenza dal 28/05/2015.
(3) Tale lettera è stata sostituita dall'art. 6, del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Tale decreto rientra nell'insieme delle modifiche disciplinari in materia di diritto societario delegate al governo con legge delega n. 366 del 3 ottobre 2001. Per quanto attiene alla modifica della disciplina penale della società commerciali, in particolare, si veda quanto previsto alla lettera l) per cui è stato stabilito che i reati societari oggetto di riforma siano trattati dal tribunale in composizione collegiale . Ugualmente al tribunale collegiale spettano tutti i reati previsti dal codice civile in materia di società e consorzi previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile come modificato dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (in origine solo i reati di cui agli artt. 2621, 2628, 2629 e 2637 c.c., e connesse disposizioni estensive erano attribuiti alla competenza del tribunale in composizione collegiale). Le modifiche apportate sono notevoli in quanto volte ad enfatizzare l'aspetto preservativo di tali innovazioni; tuttavia, sebbene le modifiche siano in linea con le riforme degli ultimi anni, tanto da prevedere la classificazione di talune fattispecie come ipotesi contravvenzionali o di prevedere pene esigue per alcune ipotesi delittuose (si veda la legge Carotti, così come la depenalizzazione del '99 nonché l'attribuzione di competenza penale al giudice di pace) i primi commenti hanno disatteso le aspettative ignorando l'aspetto deflazionistico dell modifiche.
(4) Tale lettera è stata inserita dall'art. 5, c. 1, della l. del 19 marzo 2001, n. 92 relativa alla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.
(5) Lettera l) modificata dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
(6) Lettera o) modificata dall'art. 4 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
(7) Tale comma, disciplinante il criterio quantitativo, è stato oggetto di modifica dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479: in particolare i reati sanzionati con la pena della reclusione superiore a dieci anni sono stati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale.La predetta legge ha modificato altresì le attribuzioni del tribunale in composizione monocratica, introducendo il limite dei dieci anni di reclusione; infine ha stabilito che il calcolo della pena debba essere effettuato sulla base di quanto previsto dall'art. 4 c.p.p. - modificando quanto previsto dal d.lgs. del 19 febbraio 1998, n. 51 - piuttosto che sulla base della previsione di cui all'art. 157 c.p. relativo all'estinzione del reato per prescrizione. Rileva evidenziare quanto previsto dalla Suprema Corte circa la determinazione della pena: specifica infatti l'opportunità di prendere in considerazione la legge sostanziale relativa alle fattispecie e alle disposizioni di legge che la disciplinano coincidenti, di norma, con quanto previsto dal codice sul reato in generale (Cass. S.U. 7551/98). Infine, tale comma è stato inoltre modificato dall'art. 2 bis del d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella l. 5 giugno 2000, n. 144, il quale specifica che permangono nell'attribuzione del tribunale in composizione collegiale i reati sanzionati con la pena della reclusione superiore a dieci anni, anche qualora si trattasse di delitto tentato.
(8) È opportuno segnalare che spettano alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anche quei casi che sono stati espressamente previsti da disposizioni normative così come previsto dall'art. 33 ter, II comma, c.p.p.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. pen. n. 1656/2013
In applicazione del combinato disposto degli artt. 4 e 33 bis, comma secondo, c.p.p., rientra tra i reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, circostanziato ai sensi dell'art. 339, comma secondo, c.p., da considerarsi come circostanza aggravante ad effetto speciale.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1656 del 14 gennaio 2013)
2Cass. pen. n. 21772/2011
La partecipazione di un giudice onorario alla composizione di un collegio giudicante del Tribunale non è causa di nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo, lett. a), e 179, comma primo, c.p.p., non incidendo sulle condizioni di capacità del giudice.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21772 del 31 maggio 2011)
3Cass. pen. n. 27254/2010
Pur dopo l'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010 n. 10 (Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale), convertito nella L. 6 aprile 2010 n. 52, che ha attribuito al tribunale la competenza per l'associazione di tipo mafioso pluriaggravata, già rientrante, per effetto della L. n. 251 del 2005, in quella della Corte d'assise, a quest'ultima continua ad appartenere la competenza per detto reato in ordine a quei procedimenti nei quali non sia stato ancora dichiarato aperto il dibattimento, ma sui quali eserciti "vis attractiva" per connessione altro procedimento per lo stesso fatto pendente in fase dibattimentale dinanzi alla Corte medesima. (Nella specie, relativa a conflitto negativo, il procedimento non ancora in fase dibattimentale, iniziato nei confronti di promotore di un'associazione mafiosa, era stato separato dal troncone principale, ma non era approdato ancora al dibattimento, come quello principale, in corso di celebrazione dinanzi alla Corte d'assise, designata come giudice competente dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di precedente conflitto).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27254 del 14 luglio 2010)
4Cass. pen. n. 17328/2004
Nel caso di omicidio colposo plurimo, previsto dall'art. 589, comma terzo, c.p., dando luogo tale previsione alla configurabilità non di un unico reato, ma di un concorso formale tra più reati con distinti eventi derivanti da un'unica condotta ed unificati solo ai fini del calcolo della pena complessiva, secondo criteri di favore per il reo, la competenza a giudicare appartiene, come per l'omicidio colposo singolo, al tribunale in composizione monocratica.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17328 del 14 aprile 2004)
5Cass. pen. n. 45798/2001
Il disposto di cui all'art. 33 bis, comma 1, lett. n), c.p.p., per il quale è attribuita al tribunale in composizione collegiale la competenza per il «delitto previsto dall'art. 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982 n. 646 in materia di misure di prevenzione», trova applicazione soltanto con riguardo a reati che abbiano natura finanziaria, valutaria o societaria e siano stati commessi da soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa ovvero siano stati condannati con sentenza definitiva per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, risolvendo un conflitto, ha affermato la competenza del tribunale monocratico a conoscere del reato — ritenuto non finanziario — di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, previsto dall'art. 31 della citata legge n. 646/1982).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 45798 del 20 dicembre 2001)
6Cass. pen. n. 27019/2001
L'art. 589, comma 3, c.p. (morte e lesioni colpose in danno di più persone) non prevede un'autonoma figura di reato complesso, ma integra un'ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l'unificazione è sancita unicamente quoad poenam, con la conseguenza che ciascun reato resta autonomo e distinto ai fini della determinazione del giudice competente per materia. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale in composizione monocratica, sul rilievo che l'art. 33 bis c.p.p. richiama espressamente l'art. 4 dello stesso codice, a norma del quale, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita per legge per ciascun reato consumato o tentato, e non a quella risultante dall'applicazione delle norme sulla continuazione e sul concorso formale di reati).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27019 del 24 maggio 2001)