Articolo 47 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Effetti della richiesta

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 2 della l. 7 novembre 2002 n. 248.

(2) La legge Cirami ha introdotto un'importante novità in quanto prevede, in determinate ipotesi, la sospensione del processo: prima infatti non era consentita la sospensione del predetto se non tramite intervento della Cassazione (intervento che , tuttavia, non impediva venissero compiuti gli atti urgenti). L'attuale previsione di legge, oltre a consentire la disposizione della sospensione alla Suprema Corte, riconosce anche al giudice di merito tale facoltà. Quest'ultimo la può disporre con ordinanza, una volta che sia stata presentata istanza di rimessione. La sospensione può essere disposta fintanto che non sia emessa l'ordinanza con cui si dichiara inammissibile o si rigetti la predetta istanza.

(3) Nella previgente formulazione dell'art. 47 c.p.p., il giudice non solo non aveva il potere di sospendere il giudizio, ma poteva giungere sino alla decisione nel merito. La corte costituzionale interveniva con sentenza n. 353 del 22 ottobre 1996 dichiarando costituzionalmente illegittimo tale comma nella parte in cui non consentiva al giudice di pronunciare la sentenza fino a che la corte non avesse dichiarato inammissibile o avesse rigettato la richiesta di rimessione. Si verificava, infatti, un errato utilizzo dell'istituto poiché le domande di rimessione venivano inutilmente reiterate. Ora, invece, la sospensione diviene obbligatoria quando il processo giunge alla fase conclusiva della discussione. Il giudice, peraltro, non può emettere sentenza non dal momento della presentazione dell'istanza di remissione e fino al suo respingimento, quanto dal momento in cui ha avuto notizia, dalla cassazione, che la richiesta è stata assegnata ad una sezione della cassazione diversa da quella di cui all'art. 610 c.p.p.

(4) Per evitare inutili reiterazioni della domanda di rimessione, la nuova formulazione dell'art. 47 non consente al giudice di sospendere il processo se la domanda si fonda su elementi identici rispetto a quelli di un'altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 2560/2022

2Cass. pen. n. 5456/2019

3Cass. pen. n. 25800/2015

4Cass. pen. n. 6128/2009

5Cass. pen. n. 14451/2003

6Cass. pen. n. 6925/1995