Articolo 47 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Effetti della richiesta

Dispositivo

1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo (1) (2).

2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'art. [610], comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile (3) (4).

3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. In caso di sospensione del processo si applicano l'articolo [159] del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo [303], comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo [304].

Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 2 della l. 7 novembre 2002 n. 248.

(2) La legge Cirami ha introdotto un'importante novità in quanto prevede, in determinate ipotesi, la sospensione del processo: prima infatti non era consentita la sospensione del predetto se non tramite intervento della Cassazione (intervento che , tuttavia, non impediva venissero compiuti gli atti urgenti). L'attuale previsione di legge, oltre a consentire la disposizione della sospensione alla Suprema Corte, riconosce anche al giudice di merito tale facoltà. Quest'ultimo la può disporre con ordinanza, una volta che sia stata presentata istanza di rimessione. La sospensione può essere disposta fintanto che non sia emessa l'ordinanza con cui si dichiara inammissibile o si rigetti la predetta istanza.

(3) Nella previgente formulazione dell'art. 47 c.p.p., il giudice non solo non aveva il potere di sospendere il giudizio, ma poteva giungere sino alla decisione nel merito. La corte costituzionale interveniva con sentenza n. 353 del 22 ottobre 1996 dichiarando costituzionalmente illegittimo tale comma nella parte in cui non consentiva al giudice di pronunciare la sentenza fino a che la corte non avesse dichiarato inammissibile o avesse rigettato la richiesta di rimessione. Si verificava, infatti, un errato utilizzo dell'istituto poiché le domande di rimessione venivano inutilmente reiterate. Ora, invece, la sospensione diviene obbligatoria quando il processo giunge alla fase conclusiva della discussione. Il giudice, peraltro, non può emettere sentenza non dal momento della presentazione dell'istanza di remissione e fino al suo respingimento, quanto dal momento in cui ha avuto notizia, dalla cassazione, che la richiesta è stata assegnata ad una sezione della cassazione diversa da quella di cui all'art. 610 c.p.p.

(4) Per evitare inutili reiterazioni della domanda di rimessione, la nuova formulazione dell'art. 47 non consente al giudice di sospendere il processo se la domanda si fonda su elementi identici rispetto a quelli di un'altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 2560/2022

La sospensione del processo a seguito della presentazione, da parte di uno dei coimputati, della richiesta di rimessione si estende a tutte le posizioni processuali e al computo dei termini di custodia cautelare per ciascun imputato, essendo posta in discussione l'esistenza delle inderogabili condizioni che permettono il regolare svolgimento del processo in quella sede giudiziaria. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto non affetta da abnormità la decisione del giudice dell'udienza preliminare di sospendere il processo in mancanza della notifica alle altre parti processuali della istanza di rimessione).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2560 del 11 gennaio 2022)

2Cass. pen. n. 5456/2019

In tema di rimessione del processo, la sentenza pronunciata in violazione del divieto di cui all'art. 47, comma 1, cod. proc. pen., che inibisce al giudice di definire il giudizio finché non sia intervenuta l'ordinanza della Corte di cassazione che dichiari inammissibile o rigetti la richiesta, è nulla solo nel caso di accoglimento dell'istanza, mentre conserva piena validità qualora essa sia dichiarata inammissibile o rigettata, in quanto tale divieto integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare la sentenza, condizionato alla decisione della Corte di cassazione dichiarativa della sussistenza delle condizioni per la rimessione del processo ad altro giudice. (Conf.: SS.UU. n. 6925 del 1995, Rv. 201301).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5456 del 6 novembre 2019)

3Cass. pen. n. 25800/2015

In tema di rimessione, la sospensione obbligatoria del processo, prevista dall'art. 47, comma secondo, cod. proc. pen., può essere disposta dal giudice procedente solo in presenza di una duplice condizione, e cioè che il processo stia per entrare in una fase processuale particolarmente qualificata (prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione, ovvero prima della pronuncia del decreto che dispone il giudizio o della sentenza) e che al giudice sia pervenuta la notizia che l'istanza di rimessione sia stata assegnata alle Sezioni unite o, comunque, ad una sezione competente a decidere nel merito (v. Corte cost. sent. n. 268 del 2004).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 25800 del 1 luglio 2015)

4Cass. pen. n. 6128/2009

La sospensione del processo, conseguente alla presentazione da parte di uno solo dei coimputati della richiesta di rimessione, si estende a tutte le posizioni processuali e al computo dei termini di custodia cautelare per ciascun imputato. (Rigetta, Trib. lib. Cagliari, 22 agosto 2008).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6128 del 13 gennaio 2009)

5Cass. pen. n. 14451/2003

In tema di rimessione del processo, il momento nel quale interviene l'ordinanza della Corte di cassazione che decide sulla relativa istanza coincide con quello nel quale la deliberazione collegiale è assunta e resa nota mediante la comunicazione del dispositivo e non con quello del deposito della motivazione. (Nella specie si è ritenuto che, essendo stata assunta la deliberazione di rigetto della richiesta di rimessione il 28 gennaio 2003, la sospensione del processo di merito a norma dell'art. 47, comma 3, c.p.p. fosse cessata a quella data e che legittimamente il processo medesimo fosse proseguito indipendentemente dal deposito della motivazione).–In tema di rimessione, l'istanza di sospensione del processo di merito presentata, ai sensi dell'art. 47, comma 1, c.p.p., alla Corte di cassazione va trattata e decisa con procedura de plano e non con quella camerale, in considerazione della natura cautelare del provvedimento richiesto, diretto a paralizzare con urgenza il pregiudizio, imminente e irreparabile, che potrebbe derivare dall'illegittima prosecuzione del processo principale in costanza del predetto procedimento incidentale.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 14451 del 27 marzo 2003)

6Cass. pen. n. 6925/1995

Il giudice al quale sia stata presentata richiesta di rimessione del processo, ai sensi degli artt. 45 e 46 c.p.p., non può, perché funzionalmente incompetente, adottare pronuncia alcuna in relazione alla richiesta medesima, ma deve limitarsi a trasmetterla immediatamente alla Corte di cassazione, astenendosi dall'emettere la sentenza fino a che non sia intervenuta la relativa decisione: e ciò anche nelle ipotesi in cui l'inammissibilità o l'infondatezza della istanza siano rilevabili ictu oculi, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia riproposto la istanza di rimessione dopo che la precedente sia stata rigettata o dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione; i suddetti obblighi del giudice, tuttavia, presuppongono l'esistenza di un atto avente i caratteri propri della richiesta di rimessione nei termini precisati dall'art. 45 c.p.p., con la conseguenza che non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 46, terzo comma, e 47, primo comma, c.p.p., che li prevedono, qualora l'atto presentato sia privo della prescritta motivazione o provenga da soggetto non legittimato (quale, ad esempio, la parte civile), e con l'ulteriore conseguenza che, non potendo esso qualificarsi per quello che vorrebbe essere, al giudice è consentito constatarne la non corrispondenza al tipo previsto dalla legge.–La sentenza pronunciata in violazione del divieto posto dall'art. 47, comma 1, c.p.p., che inibisce al giudice di definire il giudizio finché non sia intervenuta l'ordinanza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione del processo, è nulla solo nel caso in cui la Corte medesima abbia accolto l'istanza, mentre conserva piena validità tutte le volte che essa sia dichiarata inammissibile o rigettata: il predetto divieto, infatti, integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare la sentenza e condizionato alla decisione della Corte di cassazione dichiarativa della sussistenza delle condizioni per la rimessione del processo ad altro giudice, e quindi della competenza, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della sentenza irritualmente adottata avviene secundum eventum.–Qualora il giudice, cui sia stata presentata richiesta di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 c.p.p., abbia irritualmente provveduto a dichiarare l'inammissibilità, la Corte di cassazione, annullata l'ordinanza impugnata, può decidere direttamente nel merito dell'istanza, in applicazione del principio generale, desumibile dagli artt. 620, lett. i), e 621 c.p.p., secondo il quale, nel caso in cui altro giudice abbia pronunciato in materia di sua competenza la Corte procede all'annullamento senza rinvio e ritiene il giudizio.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 6925 del 16 giugno 1995)