Articolo 9 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Regole suppletive

Dispositivo

1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo [8] (1), è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (2).

2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo [335].

Note

(1) La determinazione della competenza territoriale, del luogo di consumazione del reato, rilevante ex art. 8 c.p.p., avviene esclusivamente sulla base di elementi oggettivamente riscontrati e riscontrabili nel corso delle indagini; non rilevano, a tal fine, le affermazioni della persona sottoposta ad indagini o quelle dell'imputato senza che vi siano ulteriori corrispondenze processuali.

(2) La parte di condotta rilevante ai fini di tale articolo è quella che risulta fondamentale per l'integrazione della fattispecie di reato.

Massime giurisprudenziali (21)

1Cass. pen. n. 25992/2025

In tema di reati contro il patrimonio, nel caso di truffa realizzata mediante accredito su carta ricaricabile collegata a conto corrente dotato di autonomo IBAN, l'operazione è assimilabile a un bonifico bancario. Pertanto, il reato si consuma nel luogo in cui il destinatario consegue l'ingiusto profitto, ossia dove è fisicamente situata la banca presso cui è acceso il conto corrente collegato alla carta. Ne consegue che la competenza territoriale spetta al tribunale del luogo di tale banca, escludendo l'applicazione dei criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25992 del 1 luglio 2025)

2Cass. pen. n. 41956/2024

In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato a distinte persone offese, la competenza territoriale per connessione deve essere determinata secondo il criterio suppletivo previsto dall'art. 9, comma 1, cod. proc. pen.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 41956 del 10 ottobre 2024)

3Cass. pen. n. 34362/2024

In tema di frode informatica mediante indebito utilizzo dell'identità digitale della persona offesa, nel caso in cui l'atto di disposizione patrimoniale venga posto in essere dallo stesso imputato che, procuratosi fraudolentemente i codici segreti del conto corrente della vittima, vi acceda ed effettui un bonifico bancario in favore di un conto corrente "on-line" a lui stesso intestato, la competenza per territorio si determina in base al criterio residuale di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, avendo l'imputato operato sul "web" su conto "on-line", non è possibile individuare il luogo in cui è stata commessa la condotta criminosa né quello in cui è stato conseguito il profitto.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 34362 del 23 aprile 2024)

4Cass. pen. n. 48816/2023

Ai fini della determinazione della competenza per territorio in relazione a reati connessi, tra i quali figuri un delitto associativo, come tale di natura permanente, nel caso in cui la sua consumazione abbia avuto inizio all'estero e sia proseguita in territorio nazionale, trova applicazione la regola suppletiva prevista dall'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. per effetto del rinvio ad essa operato dall'art. 10, comma 3, cod. proc. pen., non potendo detta competenza essere determinata secondo le regole generali di cui all'art. 8 cod. proc. pen.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 48816 del 13 ottobre 2023)

5Cass. pen. n. 46352/2023

In tema di competenza territoriale, per l'applicazione della regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen. assume rilievo il luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato al momento della commissione del reato, essendo irrilevanti gli eventuali mutamenti intervenuti successivamente.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 46352 del 20 settembre 2023)

6Cass. pen. n. 38144/2023

Ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere del reato, il ricorso ai criteri suppletivi dettati dall'art. 9 c.p.p. assume carattere residuale per il caso che non sia possibile accertare il luogo della consumazione del reato. Quello di diffamazione è un reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui soggetti terzi rispetto all'agente ed alla persona offesa percepiscono l'espressione offensiva. Per individuare tale luogo qualora il reato venga commesso per via telematica attraverso la trasmissione a plurimi destinatari di un messaggio di posta elettronica è necessario sottolineare come l'e-mail sia una comunicazione diretta a destinatario predefinito ed esclusivo (anche quando plurimisiano i soggetti cui viene indirizzata), al quale viene recapitata informaticamente presso il server di adozione, collegandosi al quale attraverso un proprio dispositivo e utilizzando delle chiavi di accesso personali, questi può prenderne cognizione. Diversamente, dunque, a quanto avviene con riguardo a scritti, immagini o file vocali caricati su siti web o diffusi sui social media, nell'ipotesi dell'invio di messaggi di posta elettronica, il requisito della comunicazione con più persone non può presumersi sulla base dell'inserimento del contenuto offensivo nella rete (e cioè della loro spedizione), ma è necessaria quantomeno la prova dell'effettivo recapito degli stessi, sia esso la conseguenza di un'operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al server. In altri termini è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38144 del 27 giugno 2023)

7Cass. pen. n. 51986/2016

In tema di applicazione delle regole suppletive per la determinazione della competenza territoriale, nel concetto di "dimora" dell'imputato, cui si riferisce l'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., va compreso anche il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, in quanto ad integrare la dimora è sufficiente una presenza pur transitoria, ma dotata di un minimo di stabilità, dell'interessato in un dato luogo. (Fattispecie relativa ad una comunità terapeutica che ospitava l'imputato in regime di arresti domiciliari).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 51986 del 6 dicembre 2016)

8Cass. pen. n. 49643/2015

Ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi di pari gravità, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione di uno di essi, mentre sia certo quello dell'altro, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen., che si riferisce a procedimenti con reato singolo, ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato residuo.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 49643 del 17 dicembre 2015)

9Cass. pen. n. 12071/2015

È inammissibile per genericità l'eccezione di incompetenza territoriale, che non contenga l'indicazione del diverso giudice che si prospetta essere competente.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 12071 del 23 marzo 2015)

10Cass. pen. n. 14699/2013

In tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della "perpetuato iurisdictionis", va determinata con criterio "ex ante", sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 14699 del 28 marzo 2013)

11Cass. pen. n. 16307/2011

La competenza per territorio per il reato di diffamazione, commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete "Internet", va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9, comma secondo, c.p.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16307 del 26 aprile 2011)

12Cass. pen. n. 2739/2011

La competenza per territorio, per il reato di diffamazione commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito "web", va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9, comma secondo, c.p.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2739 del 26 gennaio 2011)

13Cass. pen. n. 13929/2010

Qualora si proceda per reato associativo che rientri nel novero di quelli indicati nell'art. 51, comma 3 bis c.p.p., e per reati connessi, la competenza territoriale per il primo esercita una "vis attractiva" anche su quella degli altri, sempre che ne sia accertato il luogo di consumazione, sulla base delle regole stabilite negli artt. 8 e 9, comma primo, c.p.p. o, quando sia impossibile la loro applicazione, in base a quelle del successivo art. 16, potendosi far ricorso ai criteri sussidiari indicati nei commi secondo e terzo del citato art. 9 solo in via residuale, allorché non possano trovare applicazione quei parametri oggettivi che, garantendo il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda criminosa, meglio assicurano il principio costituzionale della "naturalità" del giudice, come fisiologica allocazione del processo, fin quando e dove possibile nel "locus commissi delicti". (Nella specie, relativa a procedimento per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e., risultando che il sodalizio criminoso operava, oltre che in territorio cinese, nella città di Brescia, dove risiedevano gli organizzatori stranieri dei traffici illeciti, la Corte ha dichiarato la competenza dell'a.g. bresciana, sulla base del comb. disp. artt. 9, comma primo, e decimo, comma terzo, c.p.p., ritenendo del tutto irrilevante che il sequestro del tabacco importato dall'organizzazione fosse avvenuto nel porto di Gioia Tauro). *(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 13929 del 13 aprile 2010)

14Cass. pen. n. 8665/2010

In caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 c.p.p. (Nella specie, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente trasportata su di un autocarro, la Corte ha escluso la competenza territoriale dell'A.G. del luogo di partenza del carico, poiché trattandosi di cospicua quantità, notoriamente prodotta all'estero, doveva applicarsi l'art. 9 c.p.p., non essendo noto il luogo di introduzione nel territorio dello Stato).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 8665 del 3 marzo 2010)

15Cass. pen. n. 49356/2009

Quando si procede per uno dei reati associativi indicati nell'art. 51, comma terzo bis, c.p.p., e per reati connessi, la competenza va determinata con riferimento al reato di competenza distrettuale nei limiti in cui sia possibile individuare, anche sulla base di manifestazioni sintomatiche, il luogo in cui l'associazione è stata posta in essere o, in subordine, è stata realizzata una parte della sua attività tipica. Qualora non sia possibile in alcun modo individuare un radicamento sul territorio dell'attività dell'associazione, in se stessa considerata, vanno presi in esame, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità, e se neppure per essi è possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso ai criteri dell'art. 9, commi secondo e terzo, stesso codice.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 49356 del 22 dicembre 2009)

16Cass. pen. n. 45743/2008

In tema di competenza per territorio, la residenza dell'imputato va individuata secondo criteri di effettività non prescrivendo la legge forme o modalità particolari per le ricerche relative al luogo di abitazione. (Nella fattispecie la Corte, confermando la legittimità dell'adozione da parte del giudice di merito del criterio di cui al comma terzo dell'art. 9 del codice di rito, ha ritenuto che l'eccepita residenza anagrafica non corrispondesse all'affermato principio di effettività).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 45743 del 10 dicembre 2008)

17Cass. pen. n. 33435/2006

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, l'adempimento dell'iscrizione della notizia di reato richiamato dalla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma terzo, c.p.p. deve intendersi in senso rigorosamente formale, e deve pertanto essere apprezzato in relazione alla specifica ipotesi criminosa oggetto di iscrizione e non anche in relazione all'eventuale più ampio contenuto della denuncia pervenuta all'ufficio del pubblico ministero, dal momento che il pubblico ministero non ha l'obbligo di iscrivere quelle informazioni che prima facie non mettano in evidenza elementi indizianti, ma meri sospetti.–In tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata. (La Corte ha precisato che la pronuncia di non luogo a procedere in ordine ad un'imputazione e ad un imputato, la cui presenza aveva originariamente inciso sull'individuazione del giudice territorialmente competente anche in relazione ad altri reati e ad altri imputati, non determina lo spostamento della competenza ormai radicata in attuazione di una ben precisa regula iuris i cui effetti non sono provvisori ma danno attuazione, sin dal momento in cui si producono anche in sede di udienza preliminare, al principio della perpetuatio jurisdictionis e legittimano il potere decisorio del giudice al quale è devoluta la cognizione della vicenda).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 33435 del 4 maggio 2006)

18Cass. pen. n. 11849/2003

Al fine di determinare la competenza per territorio facendo ricorso alla regola suppletiva di cui al terzo comma dell'art. 9 c.p.p., che indica la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., non può essere assegnata giuridica idoneità a determinare lo spostamento della competenza ratione loci ad una precedente iscrizione di una notizia di reato vertente su fatti criminosi naturaliter diversi. (In applicazione di tale principio la Corte, con riferimento ad un'associazione criminale operante tra l'Italia e l'estero, ha escluso che l'iscrizione effettuata per il reato di cui all'art. 416 c.p., potesse influire sulla competenza per territorio di altra autorità giudiziaria che aveva proceduto in epoca successiva all'iscrizione per il reato di cui all'art. 416bisc.p.).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 11849 del 13 marzo 2003)

19Cass. pen. n. 6171/1996

Al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono le attività di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione. Tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un'organizzazione criminale composta di vari gruppi operanti su di un vasto territorio nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini dell'associazione prescindono dal territorio, né sono collegati allo stesso per la realizzazione dei suddetti fini, la competenza per territorio a conoscere del reato associativo non può essere individuata sulla base di elementi i quali, pur essendo rilevanti ai fini probatori per l'accertamento della responsabilità degli imputati, non sono particolarmente significativi ai fini della determinazione della competenza territoriale, essendo in contrasto con altri elementi ben più significativi i quali lasciano desumere che il luogo di programmazione e di ideazione dell'attività riferibile all'associazione non possa essere individuato con certezza. (Fattispecie relativa a una grossa organizzazione, operante a livello internazionale nel traffico delle armi e di sostanze stupefacenti, i cui capi si incontravano, di volta in volta, in Spagna, in Italia, in Svizzera e in Marocco per mettere a punto le strategie criminali, senza che potesse dirsi prevalente l'una o l'altra località come luogo centrale delle attività di associazione. In relazione a tale fattispecie, la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che occorresse far riferimento alla regola suppletiva dettata dall'art. 9, comma primo, c.p.p.).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6171 del 19 dicembre 1996)

20Cass. pen. n. 3624/1993

Nell'ipotesi di reati connessi, per la determinazione della competenza per territorio, ove non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 c.p.p. — che, sia per la collocazione, sia per il contenuto letterale, si riferisce a procedimenti con reato singolo — ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3624 del 21 ottobre 1993)

21Cass. pen. n. 1620/1993

In tema di competenza per territorio, l'art. 9, primo comma, c.p.p., nell'indicare quale elemento discriminatore parte dell'azione o dell'omissione, si riferisce, esclusivamente, alla parte di condotta che si presenta essenziale per l'integrazione della fattispecie di reato; ogni altra materialità potrà assumere valore ai fini probatori, ma non allo scopo di determinare la competenza, i cui criteri — almeno nelle regole generali — hanno riguardo esclusivamente alla consumazione del reato e, quindi, soltanto a quelle condotte che attuano tale situazione giuridica, anche nella sua forma imperfetta del tentativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non utilizzabile il criterio di collegamento stabilito dall'art. 9, primo comma, c.p.p., in presenza di un'importazione di sostanze stupefacenti in ordine alla quale non si era stati in grado di determinare il luogo di superamento della linea di confine. La Corte ha precisato che tutto quanto avviene successivamente rappresenta un post factum indifferente ai fini dell'esistenza del delitto e, conseguentemente, anche della competenza).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1620 del 19 maggio 1993)