Articolo 55 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Funzioni della polizia giudiziaria

Dispositivo

Note

(1) Anche quando la polizia agisce dietro impulso del pubblico ministero o del giudice che li autorizza a compiere determinati atti, si tratta comunque di poteri che già spettano alla polizia giudiziaria, ma la cui esecuzione è ordinata dall'autorità giudiziaria.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 21661/2024

2Cass. pen. n. 20002/2023

3Cass. pen. n. 34211/2020

4Cass. pen. n. 28727/2011

5Cass. pen. n. 21778/2004

6Cass. pen. n. 734/2002

7Cass. pen. n. 1997/1996

8Cass. pen. n. 3974/1994