Articolo 57 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
Dispositivo
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità (3);
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza (4), degli agenti di custodia (5) e del corpo forestale dello Stato (6) nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
- Sono agenti di polizia giudiziaria (7):
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia (5), le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
Note
(1) L'articolo in esame individua i soggetti che appartengono alle forze di polizia giudiziaria: si evince che essi sono individui predisposti dalla legge a compiere attività investigativa, sia relativa all'accertamento dei reati, sia inerente l'acquisizione dellanotitia criminis.Di tal che, gli ufficiali adibiti esclusivamente a denunciare determinati fatti senza svolgere le indagini non posseggono la qualifica di polizia giudiziaria. Quando si limita a sottoscrivere atti verificatisi in sua presenza o da lui compiuti, redige relazione di servizio di quanto avvenuto così compiendo un atto pubblico fidefacente.
(3) Si veda l'art. 39 della l. n. 121 del 1 aprile 1981.
(4) Si veda l'art. 13, l. n. 53 del 1 febbraio 1989.
(5) Il corpo della polizia penitenziaria, costituito da personale civile che ricopre sia - quale ufficiale di p.g. - la qualifica di ispettore e sovrintendente di p.g. sia - quale agente di p.g. - quella di agente e assistente, ha sostituito, con l'art. 2 della l. n. 395 15 dicembre 1990, il corpo degli agenti di custodia.
(6) Si veda l'art. 13 della l. n. 538 del 4 maggio 1951.
(8) Il comma in esame si riferisce circa il personale direttivo dei Vigili del Fuoco, all'art. 16 della l. n. 469 del 13 maggio 1961; circa gli ufficiali sanitari, all'art. 40 del r.d. n. 1265 del 27 luglio 1934; circa il corpo dei Vigili Urbani, all'art. 5 della l. n. 65 del 7 marzo 1986; circa i funzionari doganali, all'art. 324 del d.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973; circa gli ispettori e i ricevitori dei monopoli algli artt. 7 e 19 del r.d. n. 577 del 14 giugno 1941; circa gli agenti consolari all'estero, agli artt. 46 e 52 del d.P.R. n. 200 del 5 gennaio 1967, n. 200; circa le capitanerie di porto, all'art. 1235 cod. nav.; circa i comandanti di navi ed aeromobili, all'art. 1235 cod. nav.; circa gli ispettori delle poste all'art. 32 cod. postale; circa gli addetti alle USL in materia infortunistica, all'art. 21 della l. n. 83323-12-1978, n. 833; circa i medici provinciali, all'art. 17 della l. n. 441 26 febbraio 1963; circa gli ingegneri del Corpo delle miniere all'art. 5 del d.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959.
(9) In taluni casi il pubblico ministero non delega lo svolgimento di alcuni atti né agli agenti né agli ufficiali di p.g. e deve compierli direttamente (si veda l'art. 370 c.p.p.); tuttavia gli ufficiali di p.g., essendo obbligati ad assisterlo nell'espletamento della sua attività, sono investiti del compito di assumere la documentazione relativamente agli atti da esso compiuti, come di provvedere alla redazione del verbale o delle sommarie annotazioni (art. 373 c.p.p.), perché il semplice agente non possiede la capacità certificante.
Massime giurisprudenziali (13)
1Cass. pen. n. 13264/2025
La locuzione "quando sono in servizio" contenuta nell'art. 57, comma 2, lett. b) c.p.p. deve essere interpretata in chiave funzionale, facendo riferimento al rapporto di impiego e non strettamente all'orario di lavoro. Ciò implica che gli agenti di polizia municipale mantengono le loro prerogative di polizia giudiziaria anche fuori dall'orario di servizio, se sono impegnati in attività istituzionali.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13264 del 12 marzo 2025)
2Cass. pen. n. 31930/2022
Le guardie municipali, in quanto agenti di polizia giudiziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e 5 legge 7 marzo 1986, n. 65, sono investite del potere di intervento nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle rispettive attribuzioni, rientrando in esse lo svolgimento di funzioni relative all'accertamento di reati di qualsiasi genere, anche se non lesivi di interessi comunali, verificatisi in loro presenza o che, comunque, richiedano un pronto intervento al fine di acquisizione probatoria. (Conf.: n. 1193 del 1994, Rv 197211-01). (Dichiara inammissibile, Tribunale Libertà Messina, 25/10/2021)(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 31930 del 7 giugno 2022)
3Cass. pen. n. 6146/2020
Le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria con riguardo ai controlli in materia venatoria per il solo fatto che è loro affidata, ex art. 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, la vigilanza sull'applicazione di tale legge e delle altre norme a tutela degli "animali da affezione", in quanto rientrano in questa categoria i soli animali domestici o di compagnia, con esclusione della fauna selvatica. (Fattispecie relativa alle guardie zoofile dell'E.n.p.a., in cui la Corte ha precisato che le stesse, pur non rivestendo la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, possono, quali guardie giurate di un'associazione di protezione nazionale riconosciuta "ex lege", esercitare i poteri di vigilanza e di accertamento previsti dall'art. 28, commi 1 e 5, legge n. 157 del 1992). (Rigetta, Tribunale Padova, 29/05/2019)(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6146 del 7 ottobre 2020)
4Cass. pen. n. 31231/2020
La circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma quinto-bis, cod. pen. non risulta sempre configurabile nel caso di reato commesso ai danni di appartenenti alla polizia municipale, in quanto questi ultimi rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria solo se risulti in concreto lo svolgimento delle attività previste dall'art. 57 cod. proc. pen., ovvero quella di agente di pubblica sicurezza a condizione che vi sia un formale provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. (In motivazione la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'aggravante non fosse implicitamente contenuta in quella del reato di cui all'art. 337 cod. pen., in quanto l'art. 576, comma quinto-bis cod. pen. ritaglia, nella più generica categoria dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, una più ristretta categoria di soggetti che svolgono specifiche funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza). (Annulla senza rinvio, Corte Appello Bari, 01/04/2019)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31231 del 25 settembre 2020)
5Cass. pen. n. 50352/2016
Riveste la qualifica di polizia giudiziaria il personale delle Agenzie Regionali di protezione ambientale che svolga funzioni di vigilanza e controllo, in ragione delle specifiche competenze allo stesso attribuite dalla normativa di natura legislativa e regolamentare, vigente per l'intero territorio nazionale, e della rilevanza anche costituzionale del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 50352 del 28 novembre 2016)
6Cass. pen. n. 3220/2012
I sottufficiali del Corpo Forestale Regionale della Sardegna sono ufficiali di polizia giudiziaria, essendo le funzioni loro attribuite del tutto omologhe a quelle del Corpo Forestale dello Stato. (Fattispecie in tema di intercettazioni telefoniche eseguite dai suddetti sottufficiali).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3220 del 26 gennaio 2012)
7Cass. pen. n. 11912/2003
Non integra il reato di inosservanza di provvedimento dell'autorità previsto dall'art. 650 c.p. il rifiuto di esibizione, da parte del soggetto destinatario di esso, dell'autorizzazione amministrativa all'uso di apparecchio ricetrasmittente, non potendo considerarsi il relativo provvedimento dato per alcuna delle ragioni indicate nella citata disposizione. (Nella specie, peraltro, la richiesta di esibizione, rivolta al privato da personale addetto alla vigilanza venatoria, è stata ritenuta dalla Corte illegittima, esulando tale potere dalle attribuzioni delle guardie venatorie e rientrando, invece, nell'esclusiva competenza della polizia postale).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11912 del 13 marzo 2003)
8Cass. pen. n. 1975/1997
I vigili urbani addetti al controllo, in virtù dell'art. 5 L. 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), quando procedono ad un sequestro di polizia giudiziaria in presenza di un reato di costruzione abusiva, sono da considerarsi ufficiali di polizia giudiziaria, indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica, che comunque deriva loro dallo svolgimento effettivo della funzione di controllo.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1975 del 22 luglio 1997)
9Cass. pen. n. 10282/1996
Le guardie zoofile, anche se, a norma dell'art. 5 del D.M. 31 marzo 1979, non sono più identificabili come agenti di pubblica sicurezza, conservano tuttavia la qualifica di guardie giurate e, quindi, di pubblici ufficiali ai sensi degli artt. 57 c.p.p., 133 e 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. (Nella fattispecie, l'imputato era stato rinviato a giudizio per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ad una guardia zoofila; la Suprema Corte — in accoglimento del ricorso proposto dal P.M. avverso la sentenza con la quale il giudice di merito aveva assolto l'imputato stesso dal reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, non riconoscendo la qualifica di pubblico ufficiale alla guardia zoofila — ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, enunciando il principio di cui in massima).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10282 del 30 novembre 1996)
10Cass. pen. n. 1169/1996
Il sottoufficiale di marina applicato alla sezione di polizia giudiziaria istituita presso la pretura deve essere considerato ufficiale di polizia giudiziaria solo nei limiti del servizio affidatogli in connessione con l'attività istituzionale del Corpo di capitaneria di porto (art. 57, comma 3, c.p.p.) e cioè per quanto riguarda l'accertamento dei reati di mare e per i reati comuni verificatesi nell'area del porto, secondo quanto previsto dall'art. 1235, n. 1, c.n. Egli non è quindi investito delle funzioni generali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 1, c.p.p. né di quelle di ufficiale di polizia giudiziaria militare ex art. 301 c.p.m.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1169 del 1 febbraio 1996)
11Cass. pen. n. 553/1996
A norma dell'art. 5, comma 1, lettere a) e c), della L. 7 marzo 1986, n. 65, recante l'ordinamento della polizia municipale, le guardie delle province e dei comuni, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle loro attribuzioni, esercitano anche funzioni di polizia giudiziaria (vedi anche l'art. 57, comma 2, lett. b, c.p.p.), nonché funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. A tal fine, come dispone il comma 5 dello stesso articolo, il personale di cui sopra è autorizzato a portare, senza licenza, le armi in dotazione, anche fuori servizio. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto legittima la detenzione dell'arma di ordinanza da parte di un vigile urbano il quale, fuori dal territorio del comune di appartenenza, era di scorta al proprio sindaco il quale rientrava nella sua abitazione dopo un comizio tenuto in un comune vicino).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 553 del 18 gennaio 1996)
12Cass. pen. n. 8281/1995
A norma dell'art. 57, comma secondo, lett. b), c.p.p., sono agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Consegue che la qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo («quando sono in servizio») e nello spazio («nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza»), a differenza di altri corpi (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Ne deriva la regolarità della costituzione della corte d'assise della cui giuria popolare faccia parte un vigile urbano atteso che lo stesso, non essendo in servizio durante l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, non riveste in tale circostanza la qualifica di agente di polizia giudiziaria.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8281 del 22 luglio 1995)
13Cass. pen. n. 613/1995
L'Ente nazionale protezione animali (Enpa) a seguito del D.P.R. 31 marzo 1979, perduta la personalità giuridica di diritto pubblico, continua ad esistere come persona giuridica di diritto privato, sicché i suoi agenti si presentano come guardie giurate volontarie di un'associazione protezionistica nazionale riconosciuta e ad essi la legge sulla caccia — che ha carattere di specialità rispetto alle norme contenute nel vigente codice di rito penale — conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi primo e quinto dell'art. 28 legge n. 157 del 1992, ma non anche quello di procedere al sequestro penale previsto dal comma secondo dello stesso articolo, riservato agli agenti ed ufficiali di P.G., qualifica che essi non hanno.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 613 del 30 marzo 1995)