Articolo 68 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Errore sull'identità fisica dell'imputato

Dispositivo

1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministeroe il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo [129] [620] lett. g), [667] c.p.p.].

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 5622/1995

Quando il pretore ha fondati motivi per ritenere che le generalità con cui viene identificata una persona nei cui confronti è stata avanzata richiesta di emissione del decreto penale di condanna siano fittizie, non potendosi ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta del decreto penale, deve richiedere al pubblico ministero ulteriori accertamenti nell'ambito dei sui poteri funzionali e non può dichiarare, ex art. 129 c.p.p., non doversi procedere per essere ignoto l'autore del fatto, in quanto non identificato né identificabile.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5622 del 13 gennaio 1995)