Articolo 73 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Provvedimenti cautelari

Dispositivo

Note

(1) Non è il giudice l'autorità predisposta ad effettuare il ricovero dell'imputato in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, ma spetta a quella competente, sulla base delle disposizioni del giudice. Egli, infatti, può limitarsi a disporre un ricovero provvisorio, ma solo ove vi fosse un pericolo nel ritardo.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 47335/2007

2Cass. pen. n. 3518/2003

3Cass. pen. n. 393/1995

4Cass. pen. n. 4114/1992