Articolo 85 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Intervento volontario del responsabile civile

Dispositivo

1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo [77] comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale [122] c.p.p.], per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo [484], presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo [84] commi 1 e 2 [651] (1).

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza [173] c.p.p.]. Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo [468] comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici [220], [225], [233], [359], [360] c.p.p.].

3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione [78] c.p.p.].

4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile [80], [82] c.p.p.].

Note

(1) Se colui che si ritiene responsabile civile è interessato a partecipare, costui dovrà presentare una comparsa di intervento che, oltre a costituire una manifestazione di volontà scritta , dovrà contenere tutti gli elementi propri della costituzione e dovrà o essere notificata a imputato, pubblico ministero e parte civile o essere depositata in udienza.