Articolo 272 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Limitazioni alle libertà della persona

Dispositivo

1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo [13] Cost.] (1).

Note

(1) Il principio di legalità viene qui inteso anche sotto il profilo della tassatività in quanto l'esercizio della discrezionalità del giudice in materia di limitazioni della libertà personale risulta rigorosamente vincolato alla previsione legislativa.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 13484/1999

Sopraggiunta l'elezione parlamentare dell'imputato nel corso di un procedimento penale, non è più possibile emettere o eseguire provvedimenti di arresto o altri provvedimenti cautelari limitativi della libertà personale del neoeletto, senza previa autorizzazione della camera di appartenenza; parimenti non è possibile emettere o eseguire provvedimenti di perquisizione e sequestro, senza la stessa previa autorizzazione. Tuttavia i provvedimenti di perquisizione o sequestro emessi ed eseguiti prima della elezione parlamentare (prima della proclamazione del neoeletto) restano efficaci e utilizzabili, anche se non preceduti dall'autorizzazione (giuridicamente impossibile) della Camera di appartenenza.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 13484 del 24 novembre 1999)

2Cass. pen. n. 3523/1995

Per l'applicazione delle modifiche normative in tema di custodia cautelare deve farsi riferimento al principio generale della natura processuale della materia e perciò alla regola del tempus regit actum. In Cassazione l'applicazione delle norme procedurali introdotte con la L. 9 agosto 1995, n. 332 può quindi concernere quelle relative alla sussistenza del presupposto per la custodia in carcere o alla presunzione ex art. 275 c.p.p., ma non può riguardare le modalità di documentazione o di motivazione di atti già posti in essere sotto la precedente disciplina.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3523 del 13 novembre 1995)

3Cass. pen. n. 127/1994

Le misure cautelari sono disciplinate dalle norme vigenti al momento della loro attuazione e non da quelle vigenti al momento in cui il reato è stato commesso.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 127 del 17 febbraio 1994)

4Cass. pen. n. 353/1992

Le norme che disciplinano le misure cautelari, essendo di natura processuale, non sono soggette al principio della irretroattività previsto dagli artt. 2 c.p. e 25 della Costituzione. (Fattispecie in tema di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere ai sensi dell'art. 1, primo comma, D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito in L. 8 novembre 1991, n. 356).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 353 del 18 marzo 1992)