Articolo 288 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale
Dispositivo
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale (1), il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti (2).
2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale [609] ss. c.p.], ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli [530] e [571] del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti [307] c.p.], la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo [287] comma 1.
Note
(1) Parimenti alla rubrica, anche nel primo comma è stata sostituita la locuzione "potestà dei geniori" con l'espressione "responsabilità genitoriale", secondo quanto stabilito dall’art. 94, comma 1, del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
(2) Al giudice spetta il compito di modulare il contenuto di tale misura, che può quindi variamente esplicarsi in una privazione dei poteri totale o parziale degli aspetti patrimoniali o solo educativi della responsabilità genitoriale.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 34793/2001
In caso di procedimento per il reato di violenza sessuale in danno di un figlio minore degli anni dieci, risulta legittimo il provvedimento di sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, venendo tale misura ad incidere sull'esercizio di quegli stessi poteri in relazione ai quali l'abuso appare perpetrato, ed avvalendosi dei quali non solo potrebbe verificarsi una reiterazione di analoghe condotte, ma altresì porsi in essere comportamenti idonei ad influire sulla genuina acquisizione della prova nel successivoiterprocessuale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 34793 del 25 settembre 2001)