Articolo 296 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Latitanza

Dispositivo

Note

(1) Si ricordi che deve essere stato redatto il verbale di vane ricerche ex art. 295.

(2) Dal momento della notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza inizia a decorrere il termine per il difensore per ricorrere al Tribunale del riesame (art. 309).

(3) La dichiarazione di latitanza ha un'efficacia limitata al processo penale cui si riferisce.

(4) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. d) n. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Successivamente, il comma 2 è stato ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal D.Lgs. n. 150 del 2022 era il seguente "Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore".

(5) Comma aggiunto dall'art. 13, co. 1, lett. d) n. 2 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. pen. n. 43962/2013

2Cass. pen. n. 3032/2008

3Cass. pen. n. 35767/2007

4Cass. pen. n. 1382/2006

5Cass. pen. n. 10367/2004

6Cass. pen. n. 21035/2003

7Cass. pen. n. 33283/2002

8Cass. pen. n. 31253/2002

9Cass. pen. n. 283/2000

10Cass. pen. n. 4666/1999

11Cass. pen. n. 2978/1992