Articolo 308 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

Dispositivo

Note

(1) Alla custodia cautelare si considera debbano ritenersi equiparabili gli arresti domiciliari.

(2) Comma così sostituito dall'art. 10 comma 1 L. 16 aprile 2015, n. 47.

(3) Tale comma è stato inserito dall’art. 1, comma 78, della l. 6 novembre 2012, n. 190 e abrogato dall'art. 10 comma 2 L. 16 aprile 2015, n. 47.

(4) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 83, comma 4) che "Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale".Ha inoltre disposto (con l'art. 83, comma 9) che "Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020".

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 4178/2017

2Cass. pen. n. 11748/2014

3Cass. pen. n. 1420/1996

4Cass. pen. n. 1536/1993