Articolo 313 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Procedimento
Dispositivo
1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo [292], previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato [658]. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'articolo [294]. Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo [328], comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva (1) (3).
2. Salvo quanto previsto dall'articolo [299] comma 1, ai fini dell'articolo [206] comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell'imputato nei termini indicati nell'articolo [72] (2).
3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo [312] è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione [314].
È possibile infatti la revoca della misura di sicurezza qualora il soggetto non sia più da considerare socialmente pericoloso.
Note
(1) Quindi il giudice per le indagini preliminari ha l'obbligo di procedere, entro cinque giorni, all'interrogatorio dell'interessato, pena la perdita di efficacia del provvedimento ex art. 302.
(3) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l) della L. 9 agosto 2024, n. 114.La L. 9 agosto 2024, n. 114, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 1, nella formulazione precedente alla riforma Nordio e applicabile fino al 24 agosto 2026, stabilisce che "Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'articolo294".
Massime giurisprudenziali (8)
1Cass. pen. n. 30573/2011
L'omesso interrogatorio, nel termine di cinque giorni decorrenti dall'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, non ne determina la perdita di efficacia, qualora essa sia adottata previa revoca della misura di custodia cautelare in carcere, in quanto l'art. 313 cod. proc. pen. prevede che l'audizione specifica del prevenuto sia necessaria solo nel caso in cui non vi sia stato un precedente interrogatorio - nel corso del quale l'indagato abbia avuto modo di esporre le sue ragioni - trattandosi di atto preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari e non, invece, alla verifica della pericolosità sociale del soggetto sottoposto a misura di sicurezza, accertamento che deve precedere l'adozione della misura. (Nella specie l'interrogatorio di garanzia era stato effettuato in sede di adozione della custodia cautelare in carcere, successivamente revocata, cui aveva fatto seguito l'applicazione in via provvisoria del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, previo accertamento della pericolosità sociale dell'indagato, mediante relazione peritale). (Rigetta, Trib. lib. Brescia, 04 gennaio 2011).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 30573 del 1 aprile 2011)
2Cass. pen. n. 36732/2010
Il mancato espletamento, nei cinque giorni dall'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza personale, dell'interrogatorio dell'indagato non determina la perdita di efficacia della misura. (Rigetta, Trib. lib. Palermo, 09 febbraio 2010).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 36732 del 23 settembre 2010)
3Cass. pen. n. 40141/2009
L'interrogatorio strumentale all'applicazione provvisoria di misure di sicurezza deve essere espletato se ad esso non si sia dato luogo in precedenza, nella specie in sede cautelare, perché risponde alle stesse funzioni di garanzia che attengono all'intero sistema delle misure cautelari. (Rigetta, Trib. lib. Trento, 31/03/2009).(Cassazione penale, Sez. I, ordinanza n. 40141 del 22 settembre 2009)
4Cass. pen. n. 28908/2009
L'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza non è soggetta a termini di durata massima, ivi compresi quelli previsti per la custodia cautelare.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28908 del 8 luglio 2009)
5Cass. pen. n. 32172/2007
Nei confronti delle ordinanze che dispongono l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza è proponibile il ricorso diretto in cassazione ai sensi degli artt. 311, comma secondo e 313, comma terzo, c.p.p.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 32172 del 5 giugno 2007)
6Cass. pen. n. 26096/2004
In tema di misure di sicurezza personali la decisione pronunziata al riguardo dal giudice della cognizione è impugnabile, ai sensi degli artt. 579 e 680 c.p.p., davanti al Tribunale di sorveglianza quando la sentenza sia impugnata per la sola disposizione riguardante la misura di sicurezza personale.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26096 del 6 maggio 2004)
7Cass. pen. n. 3076/2003
In materia di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, l'interrogatorio della persona cui la misura è applicata è preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari: ne consegue che non v'è ragione di reiterare l'atto quando - come nella fattispecie - esso era già stato posto in essere al momento della applicazione della misura cautelare alla quale l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza era poi immediatamente seguita.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3076 del 17 novembre 2003)
8Cass. pen. n. 22302/2003
In tema di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 313 c.p.p.), l'obbligo dell'interrogatorio sussiste solo nel caso in cui tale adempimento non sia stato svolto in sede di indagini o, comunque, prima dell'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale ed è preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari; l'interrogatorio non è, invece, preordinato a verificare la sussistenza della pericolosità della persona sottoposta a misura di sicurezza, accertamento che deve precedere l'adozione della misura, costituendone un indefettibile presupposto.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22302 del 26 marzo 2003)