Articolo 313 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Procedimento

Dispositivo

Note

(1) Quindi il giudice per le indagini preliminari ha l'obbligo di procedere, entro cinque giorni, all'interrogatorio dell'interessato, pena la perdita di efficacia del provvedimento ex art. 302.

(3) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l) della L. 9 agosto 2024, n. 114.La L. 9 agosto 2024, n. 114, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 1, nella formulazione precedente alla riforma Nordio e applicabile fino al 24 agosto 2026, stabilisce che "Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'articolo294".

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 30573/2011

2Cass. pen. n. 36732/2010

3Cass. pen. n. 40141/2009

4Cass. pen. n. 28908/2009

5Cass. pen. n. 32172/2007

6Cass. pen. n. 26096/2004

7Cass. pen. n. 3076/2003

8Cass. pen. n. 22302/2003