Articolo 343 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Autorizzazione a procedere

Dispositivo

Note

(1) Tale periodo è stato così modificato ex art. 2, comma 1, della l. 20 giugno 2003, n. 140. Il testo previgente stabiliva infatti: "Tuttavia, se la necessità dell'autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi dall'arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali può procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell'articolo380 commi 1 e 2 lettere a), b), d), i), nonché lettere c), f), g), h), se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni."

(2) Con la richiesta di autorizzazione a procedere, il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale intende procedere, indicando le norme di legge che si assumono violate, e fornisce all'autorità competente gli elementi sui quali la richiesta si fonda.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 11170/2008

2Cass. pen. n. 1099/1994

3Cass. pen. n. 6984/1993