Articolo 419 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Atti introduttivi
Dispositivo
1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli [420], [420], [420], [420] e [420] e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede (1) (2) (4).
2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo [416] comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti [127] 2] (3).
3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
3-bis. L’imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (5).
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza [174]. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile [83] e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89].
5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato [458] 3] con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Quando la dichiarazione è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall’articolo [111], commi 1 e 2. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato (6).
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità [177]-[186]; [428] 3].
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)1. Il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio, l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l’avvertimento all’imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater,420-quinquiese 420-sexies.[omissis]3-bis.L’imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.[omissis]5. L’imputato può rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell’udienza.Quando la dichiarazione è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall’articolo 111-bis,commi 1 e 2.L’atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato, a cura dell’imputato.[omissis]__________________
Note
(1) Prima dell'introduzione dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis: questo era il momento in cui si realizzava la prima completa discovery degli atti di indagine del pubblico ministero.
(2) Tale comma è stato così modificato dall’art. 9, comma 1, della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(3) Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati e di estrarre copia degli atti suddetti, ai sensi dell'art. 131 disp. att. del presente codice.
(4) Comma modificato dall'art. 23, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia") e, da ultimo, dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203, a decorrere dal 6 gennaio 2024.Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati già emessi".
(5) Comma introdotto dall'art. 23, co. 1, lett. a) n. 2) d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"). Tale nuovo comma si applica nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena a partire dal 30 giugno 2023 (ossia, dopo sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, il 30 dicembre 2022).
(6) Comma modificato dall'art. 23, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"). È stato inserito il periodo "Quando la dichiarazione è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall’articolo 111-bis, commi 1 e 2".
Massime giurisprudenziali (15)
1Cass. pen. n. 41934/2018
Qualora, in sede di udienza preliminare a carico di più imputati, taluno di essi chieda ed ottenga il giudizio abbreviato senza formulare istanza di pubblica udienza, la contestuale celebrazione dell'udienza preliminare a carico dei coimputati, con separazione dei processi solo in fase deliberativa, non integra un'ipotesi di nullità, ma di mera irregolarità, salvo che l'imputato ammesso al rito speciale dimostri che la presenza dei coimputati abbia determinato in lui un tale condizionamento da impedirgli di rendere dichiarazioni spontanee che altrimenti avrebbe reso.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 41934 del 26 settembre 2018)
2Cass. pen. n. 2723/2018
È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, alla persona offesa è consentito proporre esclusivamente appello nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile senza procedere alla conversione in appello, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen,. in quanto fondato su censure non consentite attinenti al merito della decisione).(Cassazione penale, Sez. VI, ordinanza n. 2723 del 22 gennaio 2018)
3Cass. pen. n. 2804/2015
L'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare al difensore di fiducia dell'imputato che abbia depositato, diversamente da quanto previsto dall'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., la sua nomina ad una autorità giudiziaria diversa da quella procedente, non costituisce causa di nullità se il difensore non dimostra che, al momento in cui è disposta la notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare, l'atto di nomina è già nella disponibilità dell'autorità giudiziaria procedente.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2804 del 21 gennaio 2015)
4Cass. pen. n. 25416/2013
L'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa costituisce motivo di nullità della eventuale sentenza di non luogo a procedere che può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione, in quanto la previsione dell'art. 428, comma terzo, c.p.p., costituisce una deroga alla disciplina generale dettata per la nullità relativa.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25416 del 10 giugno 2013)
5Cass. pen. n. 35358/2003
L'omissione della notifica all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare comporta una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio e deducibile in ogni stato e grado del procedimento, sorgendo preclusione solo con la formazione del giudicato.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 35358 del 9 settembre 2003)
6Cass. pen. n. 43703/2002
L'interesse giuridico protetto nei delitti di falso ed in particolare in quelli documentali ha carattere plurioffensivo. Ne consegue che l'avviso dell'udienza preliminare di cui all'art. 419, primo comma, c.p.p. deve essere notificato anche al denunziante di un falso documentale incidente, anche in via di pericolo, sul suo specifico diritto.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 43703 del 30 dicembre 2002)
7Cass. pen. n. 30075/2002
L'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa costituisce motivo di nullità della procedura, ai sensi dell'art. 419, comma 1 e 7, c.p.p., e, per l'effetto, della sentenza di non luogo a procedere pronunziata all'esito della medesima udienza.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 30075 del 27 agosto 2002)
8Cass. pen. n. 6675/2000
La nullità conseguente la irregolarità della notificazione è a regime intermedio, sicché deve essere dedotta tempestivamente (nella specie, attenendo al contenuto del fascicolo del dibattimento, entro i termini di cui all'art. 419 comma secondo c.p.p.), altrimenti rimane sanata.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6675 del 6 giugno 2000)
9Cass. pen. n. 1701/1999
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, con il quale sia stata respinta la richiesta di giudizio immediato, trattandosi di atto in sè inoppugnabile. Né i vizi dell'ordinanza che si risolvano nell'erroneo esercizio dei poteri di verifica dei presupposti dell'istanza dell'imputato, che si traduce nella rinuncia ad una garanzia posta a suo favore, quale quella dell'udienza preliminare, possono considerarsi tali da renderla incompatibile con i principi generali del sistema e, quindi, abnorme.(Cassazione penale, Sez. VI, ordinanza n. 1701 del 30 luglio 1999)
10Cass. pen. n. 5428/1999
Ai fini della regolarità della notifica di atti destinati al latitante, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 165 c.p.p., mediante consegna di copie al difensore, non rileva la mancata attestazione, nella relata di notifica, che detta consegna è stata effettuata al difensore non in quanto tale ma nella veste di rappresentante ad ogni effetto del latitante (principio affermato con riguardo a notifica della richiesta di rinvio a giudizio e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5428 del 28 aprile 1999)
11Cass. pen. n. 9398/1998
In tema di udienza preliminare, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 419 c.p.p. (atti introduttivi) non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., bensì rientra nel regime di cui all'art. 180 c.p.p. Ciò in quanto, mentre l'udienza preliminare ha funzioni di «filtro» del rinvio a giudizio, permane la primaria importanza del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.), atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell'imputato al dibattimento. Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall'art. 419 settimo comma c.p.p. rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio (art. 429 secondo comma c.p.p.), in relazione alla diversa funzione dell'atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all'art. 179 c.p.p. quando la norma parla «dell'omessa citazione dell'imputato» (con un'espressione certamente in funzione specificativa rispetto a quella generica di «intervento dell'imputato» ex art. 178 lett. c, c.p.p.), essa non può non riferirsi anche alla notifica del decreto che dispone il giudizio. L'«avviso» per l'udienza preliminare, invece, pur rientrando (come la notifica del decreto per il giudizio) tra gli atti che determinano un «intervento» dell'imputato, non è una «citazione», termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale, in connessione con il «giudizio».(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9398 del 13 agosto 1998)
12Cass. pen. n. 825/1996
La nullità conseguente alla mancata traduzione, nella lingua dell'imputato, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, in quanto non rientrante tra quelle specificamente previste dagli artt. 178 e 179 c.p.p., ha carattere relativo e resta sanata, se non eccepita tempestivamente.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 825 del 27 gennaio 1996)
13Cass. pen. n. 1998/1995
Al privato danneggiato dal reato il codice di procedura penale assegna un potenziale ruolo processuale, con la possibilità di costituzione di parte civile, soltanto quando il procedimento sia pervenuto alla fase indicata dall'art. 79 c.p.p., mentre alla parte offesa sono riconosciute facoltà e diritti sin dalla fase delle indagini preliminari. Soltanto alla parte offesa, pertanto, e non anche alla persona solamente danneggiata dal reato, spetta ex art. 419 c.p.p., l'avviso di fissazione dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Ne consegue che è inammissibile, per mancanza di legittimazione, il ricorso per cassazione del privato danneggiato, diverso dalla persona offesa, volto a denunciare violazione dell'art. 419 c.p.p., nell'ipotesi di procedimento per falsa testimonianza (art. 372 c.p.), reato previsto tra quelli contro l'amministrazione della giustizia, nei quali parte offesa va considerata soltanto lo Stato, titolare dell'interesse tutelato dalla norma, e non anche il privato che si ritenga processualmente danneggiato dalla falsa testimonianza.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1998 del 29 agosto 1995)
14Cass. pen. n. 3319/1995
Avverso il provvedimento che — in sede di udienza preliminare — abbia rigettato un'eccezione dell'imputato intesa a far dichiarare la nullità dell'udienza stessa, non è alcun mezzo di impugnazione; ed invero le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare — perché tempestivamente eccepite — vanno proposte al dibattimento subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. (Nella fattispecie, nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha dichiarato incensurabile il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare aveva rigettato l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare per irrituale od omessa notifica dell'avviso ex art. 419, comma 1, c.p.p. alle persone offese).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3319 del 6 luglio 1995)
15Cass. pen. n. 2431/1993
L'omessa notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, impedendo lo stesso insorgere del rapporto processuale, determina una nullità assoluta, non suscettibile di sanatoria e rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2431 del 23 luglio 1993)