Articolo 420 quater Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del

Dispositivo

Note

(1) Articolo integralmente sostituito dall'art. 23, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"). Per la disciplina transitoria, l'art. 89, co. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che "Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto".

(2) Numero modificato dall'art. 2, comma 1, lettera o) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. pen. n. 24955/2017

2Cass. pen. n. 24494/2017

3Cass. pen. n. 46481/2014

4Cass. pen. n. 1497/2014

5Cass. pen. n. 1784/2012

6Cass. pen. n. 17218/2009

7Cass. pen. n. 24573/2006

8Cass. pen. n. 1519/2006

9Cass. pen. n. 45276/2003

10Cass. pen. n. 22416/2003

11Cass. pen. n. 30286/2002

12Cass. pen. n. 6/2002

13Cass. pen. n. 39930/2001