Articolo 420 sexies Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo
Dispositivo
- (1)Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo [420], la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell'udienza, individuata ai sensi dell'articolo [420], comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti all'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.
- La polizia giudiziaria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'articolo [161] e, quando la persona rintracciata risulta priva del difensore, procede ai sensi dell'articolo [97], comma 4, comunicando alla persona rintracciata il nominativo del difensore di ufficio nominato. In ogni caso, la persona rintracciata è avvisata che al difensore sarà notificato avviso della data di udienza individuata ai sensi del comma 1. Delle attività svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige processo verbale.
- La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma 2.
- Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b). L'avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta.
- Nell'udienza fissata per la prosecuzione ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Salva l'applicazione degli articoli [420] e [420], si procede sempre ai sensi dell'articolo [420], comma 1, lettera a).
- Quando la sentenza è revocata nei confronti di un imputato che, all'atto della sua pronuncia, era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione e dispone che l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza sia notificato all'imputato, al difensore dell'imputato e alle altre parti, nonché comunicato al pubblico ministero, almeno venti giorni prima. All'udienza il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Si applicano gli articoli 420, 420-bis e 420-ter.
Note
(1) Disposizione inserita dall'art. 23, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").