Articolo 426 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Requisiti della sentenza
Dispositivo
1. La sentenza contiene (1):
2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo [125] comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice (2).
Note
(1) Si ricordi che la sentenza può poi presentare dei contenuti eventuali ovvero la pronuncia di falsità di atti o documenti a norma dell'art. 537 e la pronuncia sulle spese del procedimento.
(2) Trattasi di ipotesi tassative di nullità della sentenza di non luogo a procedere.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 27412/2010
La mancata indicazione nel dispositivo della sentenza di non luogo a procedere della causa del proscioglimento non integra un mero errore materiale, ma determina la nullità della sentenza medesima. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Ariano Irpino, 06/10/2009).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27412 del 24 giugno 2010)
2Cass. pen. n. 2325/1997
Il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale è possibile ogni volta che il provvedimento mostri una difformità meramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione. E' legittimo perciò il ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui il pensiero del giudice, in sede di udienza preliminare, emerga inequivocabile dal tenore del dispositivo letto in udienza, destinato a prevalere sulla sentenza successivamente depositata, con il quale si dichiara non doversi procedere nei confronti di alcuni degli imputati e per alcune delle contestazioni e dalla contemporanea emissione del decreto di citazione a giudizio per altri imputati e per altre contestazioni, anche se, per errore materiale, la sentenza contenga ancora l'indicazione delle imputazioni e degli imputati per i quali è stata assunta diversa decisione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2325 del 17 dicembre 1997)