Articolo 433 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Fascicolo del pubblico ministero

Dispositivo

1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo [431] sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza (1).

2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.

3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore (2) è altresì inserita la documentazione dell'attività prevista dall'articolo [430] quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte.

Note

(1) Il fascicolo del P.M. è destinato a incorporare, dopo la chiusura delle indagini preliminari, anche il fascicolo del difensore (art. 391 octies).

(2) Le parole "ed in quello del difensore" sono state inserite ex art. 16, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 16850/2010

È illegittima, perché impedisce alla difesa dell'imputato la possibilità di condurre a pieno il controesame, la mancata inclusione nel fascicolo del pubblico ministero delle sommarie informazioni testimoniali rese dall'unico teste d'accusa. (Annulla con rinvio, App. Bologna, 18/03/2009).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16850 del 24 febbraio 2010)

2Cass. pen. n. 21593/2009

L'omissione del deposito di alcuni atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità dei suddetti atti, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, stante il principio di tassatività delle nullità. (Dichiara inammissibile, Ass.App. Catanzaro, 24 Aprile 2008).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 21593 del 22 aprile 2009)

3Cass. pen. n. 26867/2006

E abnorme il provvedimento con il quale il tribunale dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio, sul presupposto dell'omesso deposito di alcuni atti delle indagini preliminari, da parte del pubblico ministero, in occasione dell'avviso di conclusione delle indagini stesse, posto che detta omissione comporta solo l'inutilizzabilità degli atti interessati, mentre il provvedimento dichiarativo della nullità comporta l'indebita regressione del procedimento. (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Roma, 21 giugno 2005).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 26867 del 8 giugno 2006)

4Cass. pen. n. 12306/1995

Possono costituire oggetto di contestazione, nell'esame testimoniale, le sommarie informazioni raccolte in sede di attività integrativa di indagini del P.M. - svolta dopo l'apertura del dibattimento di primo grado - ed inserita nel fascicolo del P.M. ai sensi dell'art. 433 c.p.p. dopo l'accoglimento, da parte del giudice del dibattimento, delle relative richieste istruttorie.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12306 del 12 dicembre 1995)

5Cass. pen. n. 6726/1995

Rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 430 c.p.p., che disciplina lo svolgimento di attività integrativa di indagine, le dichiarazioni, rese da un teste successivamente all'apertura del dibattimento ed assunte dalla polizia giudiziaria, purché acquisite dal pubblico ministero; ne consegue che tali dichiarazioni possono legittimamente essere utilizzate per le contestazioni nel corso del dibattimento, a condizione che le altre parti siano state poste in grado di prenderne visione ed estrarne copia ai sensi dell'art. 430, comma secondo, c.p.p.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6726 del 8 giugno 1995)

6Cass. pen. n. 2162/1993

Nel caso in cui il Gip abbia disposto il ritardo del deposito dei verbali e delle registrazioni relativi ad intercettazioni ambientali e telefoniche a mente dell'art. 268, quinto comma, c.p.p., legittimamente indizi di colpevolezza possono esser desunti, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, dagli «appunti» relativi alle intercettazioni medesime. Detti «appunti», infatti, se non tengono luogo dei verbali di intercettazione e, dunque, sono sono destinati a far parte del fascicolo del dibattimento, a norma dell'art. 431, primo comma, lett. b), c.p.p., tuttavia consentendo la individuazione degli atti cui si riferiscono e dei relativi contenuti, possono far parte del fascicolo del P.M. e di essi può tenersi conto ai fini dell'adozione di misure cautelari.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2162 del 2 luglio 1993)