Articolo 368 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro
Dispositivo
1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall'interessato [253], trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari (1).
Note
(1) Si tratta dei casi in cui altri soggetti, come ad esempio la persona offesa, richiedono al pubblico ministero di procedere al sequestro.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 42969/2007
Il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, al quale il P.M. ha trasmesso gli atti a norma dell'art. 368 c.p.p., respinge la richiesta di emissione di un ordine di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, è sottratto ad ogni mezzo d'impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall'art. 568 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42969 del 21 novembre 2007)
2Cass. pen. n. 2881/2003
Il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, al quale il P.M. ha trasmesso gli atti a norma dell'art. 368 c.p.p., respinge la richiesta di emissione di un ordine di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, è sottratto ad ogni mezzo d'impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall'art. 568 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2881 del 21 gennaio 2003)