Articolo 376 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

Dispositivo

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio [65], [375] o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice [132] (1).

Note

(1) Nel caso in cui non si tratti di interrogatorio o confronto e la persona sottoposta ad indagine non si presenta senza addurre un legittimo impedimento, l'accompagnamento coattivo è disposto direttamente dal P.M. ai sensi dell'art. 375.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 34224/2010

Il provvedimento del giudice di rigetto della richiesta di accompagnamento coattivo dell'imputato non è impugnabile. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Reggio Emilia, 22 ottobre 2009).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 34224 del 24 giugno 2010)

2Cass. pen. n. 47105/2009

Non integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 650 cod. pen. l'inottemperanza della persona sottoposta alle indagini all'invito a presentarsi per rendere interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, a cui si rimedia eventualmente per mezzo dell'accompagnamento coattivo. (Annulla senza rinvio, App. Catania, 15/05/2009).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 47105 del 25 novembre 2009)

3Cass. pen. n. 7458/2005

Il provvedimento con il quale il G.i.p. respinge la richiesta del P.M. di autorizzazione all'accompagnamento coattivo ex art. 376 cod. proc. pen., perché spirati i termini delle indagini preliminari, è illegittimo, ma non abnorme, atteso che detto provvedimento non determina una anomala regressione del procedimento né uno stallo processuale non altrimenti superabile. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Frosinone, 11 Aprile 2005).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7458 del 16 dicembre 2005)