Articolo 378 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Poteri coercitivi del pubblico ministero
Dispositivo
1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'articolo [131].
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Poteri coercitivi del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'articolo [131].