Articolo 388 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Interrogatorio dell'arrestato o del fermato

Dispositivo

1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio (1).

2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo [64], il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti [375] 3, [294] 3].

Note

(1) Prima di tale interrogatorio all'arrestato e al fermato non è dovuta l'informazione ex art. 369.