Articolo 391 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive
Dispositivo
(1)1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli [500], [512] e [513].
2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo [234], la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo [431].
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo [360] (2). Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo [431], comma 1, lettera c).
Note
(1) Tale articolo, come l'intero Titolo all'interno del quale è inserito, è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.
(2) In questo caso quindi il P.M. può avanzare riserva di promuovere incidente probatorio ex art. 360, comma 4, ossia di preannunciare la sua volontà di chiedere che l'accertamento tecnico sia effettuato mediante perizia nelle forme di cui agli artt.392 ss.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 13552/2002
Gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelli raccolti dal pubblico ministero e, pertanto, il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati ai sensi dell'art. 391 octies stesso codice non può limitarsi ad acquisirli, ma deve valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando - ove ritenga di disattenderli - le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per mancanza di motivazione, l'ordinanza di un tribunale del riesame il quale, a fronte di dichiarazioni prodotte dalla difesa a conferma di un alibi, si era limitato ad osservare che la loro effettiva attendibilità avrebbe dovuto essere verificata dall'autorità giudiziaria procedente).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 13552 del 30 gennaio 2002)