Articolo 400 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Provvedimenti per i casi di urgenza
Dispositivo
1. Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria (1).
Note
(1) Trattasi dell'ipotesi opposta a quelle del differimento dell'incidente probatorio di cui all'art. 397.