Articolo 407 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Inizio dell'azione penale. Forme e termini

Dispositivo

1. (1)Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo [405], comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo [415], commi 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo [407], comma 2 (2).

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 22, co. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

(2) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, ha disposto (con l'art. 88-bis, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice".