Articolo 437 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Ricorso per cassazione
Dispositivo
1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all'articolo [606], comma 1, lettere b), d) ed e) (1).
Note
(1) Tale limitazione dei motivi di ricorso è stata inserita dall'art. 6, comma 1, della l. 26 marzo 2001, n. 128.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 32348/2008
L'ordinanza che dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere non è autonomamente ricorribile per cassazione. (In motivazione, la S.C. ha escluso la ricorribilità di detta ordinanza anche con riferimento alla violazione delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Catanzaro, 23 Luglio 2007).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 32348 del 3 luglio 2008)
2Cass. pen. n. 29175/2005
Il procedimento per la revoca della sentenza di non luogo a procedere deve svolgersi non de plano, ma nel rispetto del contraddittorio, nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., con la conseguenza che il provvedimento di revoca adottato non osservando le forme procedimentali prescritte è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato, a norma dell'art. 127, comma settimo, richiamato dall'art. 435, comma terzo. (La Corte, in proposito, ha escluso l'applicabilità all'imputato del disposto dell'art. 437, trattandosi di disposizione contenente una limitazione dei motivi di ricorso proponibili dal P.M. avverso l'ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 29175 del 6 luglio 2005)